Bonus giovani e donne
Dal mese di maggio sono operativi due nuovi incentivi contributivi, bonus giovani e bonus donne, con l’obiettivo di favorire l’occupazione stabile.
I datori di lavoro possono richiedere i benefici utilizzando le procedure telematiche disponibili sul sito dell’INPS, attraverso il Portale delle Agevolazioni per richiedere i nuovi incentivi per assumere giovani e donne.
Per fruire del bonus il datore di lavoro deve presentare un’istanza di ammissione all’agevolazione all’INPS, utilizzando esclusivamente il modulo online disponibile sul sito dell’Istituto previdenziale, all’interno della sezione Portale delle Agevolazioni. L’accesso avviene tramite autenticazione con le credenziali istituzionali e l’utilizzo dei servizi dedicati a consulenti e aziende.
Bonus giovani e donne
Nel modulo, devono essere inseriti i dati identificativi dell’impresa e del lavoratore.
Queste sono le dichiarazioni obbligatorie, per l’assunzione delle donne, che il datore di lavoro deve attestare che:
- la lavoratrice è svantaggiata;
- non sussistono obblighi di assunzione o non è stato violato il diritto di precedenza;
- non vi sono sospensioni del lavoro nella stessa unità produttiva, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità con livelli di inquadramento diversi da quelli dei lavoratori sospesi;
- la persona interessata all’assunzione non è stata licenziata nei 6 mesi precedenti da un datore con assetti proprietari coincidenti;
- non vi sono provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni in materia di lavoro;
- sono rispettate le regole sugli aiuti di Stato;
- l’azienda non si trova in difficoltà;
- si realizzi e si mantenga un incremento occupazionale netto.
Per richiedere l’incentivo per i giovcani il datore di lavoro deve dichiarare che:
- il giovane assunto non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato;
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- non vi sono sospensioni dal lavoro in corso nella stessa unità produttiva, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità con livelli di inquadramento diversi da quelli dei lavoratori sospesi (art. 31, co. 1, lett. c) d.lgs. 150/2015) a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale 30/01/2015;
- non sono in essere provvedimenti sanzionatori definitivi per violazioni in materia di lavoro;
- l’azienda non si trova in stato di difficoltà ai sensi del Reg. UE 651/2014;
- per il Mezzogiorno si realizzi e mantenga un incremento occupazionale netto.
