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I nuovi congedi parentali

Congedi parentali a madre lavoratrice e padre lavoratore

I nuovi congedi parentali

I nuovi congedi parentali: Ciascun genitore può astenersi dal lavoro fino a 10 mesi nei primi 12 anni di vita del figlio, per ogni bambino.

A chi spetta

Il congedo parentale spetta:

  • alla lavoratrice madre, trascorso il periodo di maternità obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre, dalla nascita del figlio, massimo per 6 mesi, elevabile a 7 mesi;
  • per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero nel caso in cui ne sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio.

I periodi di congedo parentale garantiscono un’indennità pari al 30% della retribuzione e possono essere fruiti:

  • per un periodo massimo di 3  mesi da parte di ciascun genitore;
  • alternativamente, per un periodo di ulteriori 3 mesi.

Il decreto prevede che per i periodi di congedo, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Indennità innalzata all’80%

L’art. 1 del decreto legislativo prevede che, per una solo mese, l’indennità sia innalzata dal 30% all’80%, laddove tale periodo di astensione venga richiesto entro il sesto anno di vita del figlio ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

Indennità al 60%

A partire dal 1° gennaio 2024, viene aggiunto un ulteriore mese indennizzabile nella misura del 60% della retribuzione, laddove i figli non abbiano un’età superiore ai sei anni. Per il solo anno 2024, la predetta indennità è innalzata anche per il secondo mese all’80% della retribuzione.

I nuovi congedi parentali

La Legge di Bilancio 2025 riconosciuto in maniera strutturale l’innalzamento dell’indennità all’80% della retribuzione per i tre mesi, non trasferibili, all’altro genitore, sempreché il periodo di astensione dal lavoro venga richiesto per assistere figli che non abbiano un’età superiore a sei anni.

Tale disposizione è applicabile esclusivamente per i lavoratori che abbiano concluso il periodo di maternità/paternità obbligatorio post 31 dicembre 2024.

Durata del congedo parentale e fruizione

  • la lavoratrice madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • stesso discorso dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento
  • al padre lavoratore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori possono, in alternativa tra loro, fruire di un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi.

Dunque ciascun genitore potrà avere diritto ad un periodo massimo di congedo parentale pari a 3 mesi, non trasferibili, anche in parte, all’altro genitore.

In aggiunta, alternativamente tra loro, potranno fruire di un ulteriore periodo pari a tre mesi, sicché è possibile raggiungere un limite massimo complessivo, per entrambi i genitori, di 9 mesi.

Per fruire dell’ulteriore periodo di tre mesi non è necessario aver già usufruito dei rispettivi periodi di congedo parentale pari a 3 mesi per ciascun genitore.

Il congedo parentale è estendibile sino a 10 mesi laddove il padre si astenga dal lavoro per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Nel caso di genitore solo il congedo parentale può essere richiesto per un periodo non superiore a 11 mesi, anch’essi continuativi o frazionati.